(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 maggio  2017,
n. 486; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale  6
  aprile 2000, n. 18, recante «Regolamento relativo alle norme per la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 
 
  1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della
giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono
cosi' sostituiti: 
  «2. La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il  piano
di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per  ciascuna  unita'
di popolazione; a tale  riguardo  i  rettori  delle  riserve  possono
presentare  proposte  o  essere   ascoltati.   Le   decisioni   della
commissione sono adottate a maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di
abbattimento  puo',  per  unita'  di   popolazione   o   per   ambiti
territoriali comprendenti diverse riserve  di  diritto,  porsi  degli
obiettivi  pluriennali  per  l'evoluzione  delle  popolazioni   degli
ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio  di  una  riduzione
della  biodiversita'  oppure  che  venga  meno  l'equilibrio  tra  le
popolazioni di  fauna  selvatica,  gli  habitat  e  la  gestione  del
paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento  puo'
prescrivere   alle   riserve   misure   migliorative,   per   esempio
l'adeguamento dell'ordinamento  delle  riserve  e  il  coinvolgimento
degli organi di vigilanza venatoria nel  prelievo  delle  femmine  di
capriolo  e  cervo.  Qualora  venga  deliberata  una   riduzione   di
consistenza  degli  ungulati  oppure  vengano   annotate   specifiche
motivazioni faunistiche nel piano di prelievo,  la  commissione  puo'
derogare alle direttive di abbattimento previste. 
  3. Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e  la  coturnice,  la
valutazione dell'incidenza del prelievo,  prescritta  per  legge,  da
parte dell'ufficio, e' vincolante.  I  titolari  di  un  permesso  di
caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e  due  coturnici
per  stagione  venatoria  nell'intero   territorio   provinciale.   I
tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24
ore all'agente venatorio della riserva di caccia. 
  4. Le riserve di diritto e le riserve  private  devono  trasmettere
all'ufficio entro il 15 febbraio, o, se l'ufficio lo richiede,  entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi  con
l'indicazione del genere e dell'eta' dei capi abbattuti nonche' degli
altri dati  richiesti.  I  dati  mancanti  devono  essere  comunicati
successivamente  entro  il  15  aprile,  previa   valutazione   della
commissione per la stima dell'eta' e la classificazione dei trofei. 
  5. Per la caccia al camoscio  e'  prescritto  l'accompagnamento  da
parte di un agente venatorio incaricato  o  di  un  altro  cacciatore
esperto in tale  tipo  di  caccia.  Le  modalita'  dell'attivita'  di
accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive
per l'esercizio della caccia di cui all'art. 24 della legge.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente  della  giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «1.  Il  possesso  del  permesso  annuale  autorizza  all'esercizio
venatorio nella relativa  riserva  di  caccia  di  diritto,  compreso
l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione
del prelievo ed assegnate a turno,  per  sorteggio  o  secondo  altri
criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il
possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati  dagli  organi
venatori  ai  sensi  del  titolo  VI  della  legge,   nonche'   delle
restrizioni e condizioni previste nel piano annuale  di  abbattimento
per le singole specie ad esso sottoposte.». 
  3. I commi 5 e 6 dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono
cosi' sostituiti: 
  «5. L'assemblea generale dei soci  di  una  riserva  di  caccia  di
diritto puo', a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a
chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6,  della
legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi  2  e  3  del
presente articolo. In  sede  di  rilascio  si  devono  considerare  i
cacciatori residenti in un comune della Provincia di  Bolzano,  dando
precedenza  ai  cacciatori  dei  comuni  con  un  elevato  numero  di
cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o  con  una
ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. 
  6.  Il  permesso  annuale  concesso  con  delibera   dell'assemblea
generale dei soci della riserva puo' essere revocato con la  medesima
procedura prevista per la sua concessione.». 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della
giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 7: 
  «7. In applicazione del principio della conservazione  dei  diritti
acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in  una  riserva
di diritto viene mantenuto, se e' stato attribuito prima dell'entrata
in vigore delle presenti disposizioni. Cio' vale anche  nel  caso  di
fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.». 
  5. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente  della  giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «1. Il  possesso  del  permesso  d'ospite  autorizza  all'esercizio
venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto
previsto  dal  comma  6,  all'abbattimento  delle  specie  selvatiche
sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per
sorteggio o secondo altri criteri oggettivi  dall'assemblea  generale
dei soci della riserva. Il possesso del permesso d'ospite obbliga  la
persona  titolare  al  rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nei
provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della
legge, nonche' delle restrizioni  e  condizioni  previste  nel  piano
annuale di abbattimento per  le  singole  specie  sottoposte  a  tale
regime.». 
  6. I commi 5 e 6 dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono
cosi' sostituiti: 
  «5. L'assemblea generale dei soci  di  una  riserva  di  caccia  di
diritto puo', a maggioranza assoluta, concedere il permesso  d'ospite
a chi sia in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  11,  comma  6,
della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2  e  3
del presente articolo. In sede di rilascio si  devono  considerare  i
cacciatori residenti in un comune della Provincia di  Bolzano,  dando
precedenza  ai  cacciatori  dei  comuni  con  un  elevato  numero  di
cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o  con  una
ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso  d'ospite
puo' essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie
di fauna selvatica. 
  6.  Il  permesso  d'ospite  concesso  con  delibera  dell'assemblea
generale dei soci della riserva puo' essere revocato con la  medesima
procedura prevista per la sua concessione.». 
  7. Dopo il comma 6 dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 7: 
  «7. In applicazione del principio della conservazione  dei  diritti
acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d'ospite in una  riserva
di diritto viene mantenuto, se e' stato attribuito prima dell'entrata
in vigore delle presenti disposizioni. Cio' vale anche  nel  caso  di
fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.». 
  8. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite puo' essere  negato
a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive  di  cui
all'art. 24 della legge, ovvero a chi non li ha  effettuati  entro  i
termini previsti.  Tali  pagamenti  riguardano  la  quota  d'ingresso
stabilita dall'associazione per il rilascio  del  primo  permesso  di
caccia, il contributo annuale  fissato  dall'assemblea  generale  dei
soci della riserva  o  dall'associazione  e  i  contributi  speciali,
compresi quelli relativi agli  abbattimenti,  per  coprire  le  spese
inerenti alla gestione della riserva,  alla  sorveglianza  venatoria,
alla realizzazione di infrastrutture per l'attivita' venatoria,  alla
tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna  selvatica  a
carico della rispettiva riserva di caccia.». 
  9. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «6. Qualora il titolare di un permesso  annuale  o  d'ospite  abbia
trasferito la sua residenza anagrafica in un comune  fuori  provincia
per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta  di
almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso,
salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 8,  comma  3.
In caso di inattivita' da parte  dell'associazione  per  piu'  di  30
giorni dalla  data  di  ricevimento  della  succitata  richiesta,  vi
provvede l'ufficio.». 
  10. Dopo il comma 8 dell'art. 9 del decreto  del  Presidente  della
giunta provinciale 6 aprile 2000, n.  18,  e'  aggiunto  il  seguente
comma 9: 
  «9. L'assemblea generale dei soci di  una  riserva  di  diritto  e'
l'assemblea dei possessori di permesso  annuale  o  d'ospite  facenti
parte dell'associazione venatoria alla quale e' affidata la  gestione
delle riserve di diritto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge.
L'assemblea  generale  dei  soci  della  riserva  e'   allargata   ai
possessori  di  permesso  annuale  e  d'ospite  appartenenti  ad  una
qualsiasi altra associazione venatoria  che  soddisfi  i  presupposti
necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti
nel medesimo articolo della legge.». 
  11. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: 
  «1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve  di  caccia  di
diritto  possono,  per  determinate  specie  selvatiche,   rilasciare
permessi  giornalieri  o  settimanali,  il  cui  numero  e'   fissato
annualmente   con   delibera   adottata   a   maggioranza    semplice
dall'assemblea generale dei soci della riserva.». 
  12. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: 
  «1. I titolari di un permesso di caccia devono comunque  rispettare
le prescrizioni integrative  approvate  per  le  singole  riserve  di
caccia dalla assemblea generale dei soci della riserva sulla base  di
una   specifica   norma    contenuta    nelle    direttive    emanate
dall'associazione ai sensi dell'art. 24 della legge.».